Cass. civile, sez. III del 1976 numero 479 (14/02/1976)


Gli artt 1783 e 1784 cod civ prevedono due distinte ipotesi di responsabilità dell' albergatore per la perdita delle cose appartenenti ai clienti.La prima concerne le cose affidate in custodia, è illimitata e deriva da un comune contratto di deposito distinto da quello alberghiero e collegato a quest' ultimo da un vincolo di accessorieta. La seconda, invece, è normalmente limitata, sorge per il solo fatto dell' introduzione delle cose nell' albergo, indipendentemente da qualsiasi consegna ed inerisce direttamente al contenuto del contratto alberghiero, dovendo essere riferita all' obbligo accessorio dell' albergatore di garantire la sicurezza delle cose appartenenti alla clientela. Nell' una e nell' altra ipotesi, la responsabilità dell' albergatore accedendo comunque, in modo diretto o indiretto, al contratto d' albergo, ne presuppone l' esistenza e la validità con riferimento al momento in cui si verifica il fatto dannoso, per cui sorge con la conclusione del contratto ne si estingue con la cessazione del medesimo.

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