Cass. civile, sez. III del 1976 numero 2349 (23/06/1976)


Per l'applicabilità dell'art. 1489 cod. civ., non è sufficiente rilevare che la cosa compravenduta sia, in conseguenza di oneri o diritti non apparenti, insuscettibile di tutte le possibili forme di utilizzazione che la sua consistenza materiale astrattamente consentirebbe, ma occorre accertare che le limitazioni al libero godimento concernano quelle utilità che corrispondono alla funzione economico-sociale della cosa stessa secondo l'individuazione fattane, esplicitamente od implicitamente, dalle parti contraenti nel determinare l'oggetto, in senso giuridico ed economico (non già come dato meramente fisico) del contratto. La motivazione della sentenza che accoglie l'azione quanti minoris, per rilevate limitazioni al godimento della cosa compravenduta, è viziata se non contenga detto accertamento. (Nella vicenda di specie, il compratore di un complesso immobiliare urbano, costituito da un terreno e da un fabbricato, aveva esperito l'actio quanti minoris per l'esistenza di vincoli non apparenti di inedificabilità su parte del terreno ed a favore di un immobile altrui. Il convenuto resisteva e, soccombente in seconde cure, ha impugnato la sentenza di appello sostenendo che essa, senza esaminare il testo della scrittura contrattuale, ha deciso la controversia nell'erroneo presupposto che oggetto della compravendita fosse un terreno edificatorio, anziché una villetta con giardino. La suprema corte ha accolto il ricorso in base ai principi sopra riportati).

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