Cass. civile, sez. III del 1973 numero 1557 (25/05/1973)


L'art 61 della legge notarile, nell'imporre la custodia degli atti rogati con esattezza (e in luogo sicuro), prescrive anche il metodo da eseguire, ossia la rilegatura, senza alcuna possibilita` di scelta. la formazione del volume degli atti raccolti deve avvenire, come risulta implicitamente dal combinato disposto degli artt 72 e 81 del regolamento approvato con r.d. 10 settembre 1914 n 1326, nel limite massimo dell'annata, sempre che non siano stati ricevuti tanti atti da formare un volume prima ancora del decorso dell'anno.

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