Cass. Civile, sez. II del 2025 numero 26266 (26/09/2025)



Il concetto di pregiudizio all’economia nazionale, di cui all’art. 2933, comma 2, cod.civ., che limita l’eseguibilità in forma specifica degli obblighi di non fare, si riferisce esclusivamente alle cose insostituibili ovvero di eccezionale importanza per l’economia nazionale la cui perdita risulti pregiudizievole per l’intera collettività là dove viene ad incidere sulle fonti di produzione o di distribuzione della ricchezza, e, pertanto, non è invocabile al fine di evitare la demolizione totale o parziale di un edificio ad uso di abitazione.

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