Cass. civile, sez. II del 2022 numero 14405 (06/05/2022)



Gli arbitri hanno l'obbligo di segnalare alla parte l’esistenza di una nullità c.d. di protezione (quale la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 122/2005, che impone al costruttore l’obbligo di rilasciare e consegnare all’acquirente una fideiussione di importo corrispondente alle somme riscosse); qualora gli arbitri non pongano in essere tale segnalazione, questa deve essere compiuta dal giudice statale adito in sede di impugnazione del lodo e la mancata segnalazione della nullità di protezione è motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 829, comma 3 c.p.c., attenendo la disposizione che commina la nullità di protezione all’ordine pubblico comunitario.

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