Cass. civile, sez. II del 2021 numero 23876 (03/09/2021)




In tema di cooperative a contributo erariale, ex artt. 201 ss. del r.d. n. 1165 del 1938, la stipulazione del primo mutuo individuale, con l'acquisto da parte dell'assegnatario dell'alloggio segna il momento in cui l'edificio passa dal regime della proprietà indivisa, facente capo alla cooperativa, a quello di proprietà frazionata, con la formazione di un condominio, cui partecipa la cooperativa stessa per le unità non ancora trasferite in proprietà ai rispettivi assegnatari. Ne segue che gli alloggi costruiti in esubero rispetto al numero dei soci, ovvero non ancora assegnati, non entrano a far parte del condominio costituito tra i soci medesimi, non essendo parti comuni dell'edificio, restando piuttosto, in assenza di un titolo che li attribuisca a tutti o ad alcuni dei condomini, in proprietà della cooperativa.

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