Cass. civile, sez. II del 2019 numero 8040 (21/03/2019)




In tema di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. di contratto preliminare stipulato da promittente venditore coniugato in regime di comunione legale dei beni senza il consenso dell'altro coniuge, quest'ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario nel relativo giudizio, essendo egli comproprietario per l'intero della cosa. Ne segue che, qualora in appello non siano state rilevate, anche di ufficio, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del detto coniuge pretermesso e, quindi, la nullità del processo svoltosi, la decisione emessa va cassata con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.
Chi agisce per l’esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita immobiliare deve pertanto citare in giudizio entrambi i coniugi se bene è in comunione legale.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2019 numero 8040 (21/03/2019)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti