Cass. civile, sez. II del 2019 numero 23947 (25/09/2019)




L’attenuante invocata non è compatibile con la rilevata sistematicità delle infrazioni, che denota un atteggiamento connotato da particolare negligenza ovvero incapacità di attenersi alle norme.
La sanzione disciplinare è posta a presidio non già dell’ordinamento generale o di quello tributario, bensì a garanzia del prestigio della funzione e dei clienti, la quale viene irrimediabilmente frustrata da una condotta reiterativa messa in atto per un tempo, se non istantaneo, perlomeno breve. Di talché il tardivo adempimento, che in casi di violazioni isolate, o, comunque non sistematiche, può rilevare «in funzione attenuante», nel caso in esame è stato correttamente giudicato inidoneo a giustificare l’applicazione dell’invocata attenuante.
La doverosità dell'atto ritardato da parte del notaio non è ragione per escludere che il successivo compimento di esso, siccome ad ogni modo dovuto, rilevi in funzione attenuante. L'attenuante invocata non è, tuttavia, compatibile con la rilevata sistematicità delle infrazioni, che denota un atteggiamento connotato da particolare negligenza ovvero incapacità di attenersi alle norme.

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