Cass. civile, sez. II del 2019 numero 23563 (23/09/2019)




Il giudice di merito, mediante un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se congruamente motivato, deve accertare, in conformità ai criteri enunciati dall'art. 1362 c.c., applicabili, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore, valutando congiuntamente l'elemento letterale e quello logico ed in omaggio al canone di conservazione del testamento: in particolare, l'assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale, ove il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli ed individuati beni.
In tema di successioni, va considerato erede e non legatario chi riceve un bene determinato se il defunto glielo ha assegnato come quota di patrimonio. Spetta al giudice di merito, in questi casi, valutare l’effettiva volontà del testatore considerando l’elemento letterale e quello logico della scheda.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2019 numero 23563 (23/09/2019)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti