Cass. civile, sez. II del 2013 numero 2202 (30/01/2013)




Per l’esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita immobiliare non è necessaria la sottoscrizione di entrambi i coniugi in regime di comunione legale, ma è sufficiente il consenso dell’altro coniuge e la mancanza del suo consenso si traduce in un vizio da far valere ai sensi dell'articolo 184 c.c. - nel rispetto del principio generale di buona fede e dell'affidamento - per cui spetta al giudice del merito verificare la proposizione della domanda di annullamento da parte del coniuge rimasto estraneo alla sottoscrizione del negozio, quanto meno sotto forma di eccezione in base all’art. 1442, comma IV, c.c..

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