Cass. civile, sez. II del 2013 numero 18864 (07/08/2013)




Nell’azione prevista dall’art. 2932 c.c. promossa dal promissario acquirente, per l’adempimento in forma specifica o per i danni da inadempimento contrattuale, nei confronti del promittente venditore che, coniugato in regime di comunione dei beni, abbia stipulato il preliminare senza il consenso dell’altro coniuge, quest’ultimo deve considerarsi litisconsorte necessario del relativo giudizio, con la conseguenza che, qualora non sia stato integrato il contraddittorio nei suoi confronti, il processo svoltosi è da ritenersi nullo e deve essere nuovamente celebrato a contraddittorio integro. E invero, al coniuge rimasto estraneo al negozio va riconosciuto l’interesse a partecipare ai relativi giudizi, in quanto, pur se non è rimasto personalmente obbligato e se non è corresponsabile assieme al coniuge stipulante, unico obbligato, tuttavia la sentenza, che ai sensi dell’ art. 2932 c.c. è sostitutiva del contratto definitivo non concluso, produce effetti traslativi nella sfera giuridica dell’altro coniuge, rimasto fino a quel momento comproprietario del bene, attesa la natura meramente obbligatoria del contratto preliminare stipulato dall’altro coniuge.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2013 numero 18864 (07/08/2013)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti