Cass. civile, sez. II del 2007 numero 144 (09/01/2007)


Gli atti di tolleranza, che secondo l'art. 1144 c.c. non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso, sono quelli che, implicando un elemento di transitorietà e saltuarietà, comportano un godimento di modesta portata incidente molto debolmente sull'esercizio del diritto da parte dell'effettivo titolare o possessore, e soprattutto traggono la loro origine da rapporti di amicizia o familiarità o da consueti rapporti di buon vicinato i quali, mentre a priori ingenerano e giustificano la permissio, conducono per converso a escludere nella valutazione a posteriori la presenza di una pretesa possessoria sottostante al godimento derivatone. Peraltro, il vincolo di stretta parentela intercorrente tra i soggetti medesimi - nel caso, fratelli- consente di configurare la sussistenza della tolleranza anche in mancanza delle suindicate caratteristiche della breve durata e della limitata incidenza del godimento assentito.

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