Cass. civile, sez. II del 1996 numero 9884 (12/11/1996)


Oggetto di un contratto di compravendita può essere solo il trasferimento della proprietà di una cosa o di un altro diritto; con la conseguenza che detto contratto non può avere ad oggetto il trasferimento del possesso di un immobile in sé e per sé (non collegato, cioè, alla cessione della proprietà dello stesso) e da esso, ove comunque posto in essere dalle parti, non possono derivare gli effetti della accessione del possesso di cui all'art. 1146, secondo comma cod.civ., in quanto il possesso "unibile" ai sensi di detta norma è esclusivamente quello del precedente titolare del diritto trasferito; l'acquisto della proprietà di un immobile per effetto dell'usucapione, affinché possa esser fatto valere e formare oggetto di un contratto di vendita, deve essere dapprima accertato e dichiarato nei modi di legge.

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