Cass. civile, sez. II del 1985 numero 1628 (23/02/1985)


Il chiamato all'eredità il quale non sia nel possesso dei beni ereditari, qualora abbia iniziato le operazioni d'inventario non precedute dall'accettazione con il beneficio d'inventario a norma dell'art.. 487 cod. civ., può accettare l'eredità in modo puro e semplice durante lo svolgimento di tali operazioni con la conseguenza che in tale ipotesi non può trovare applicazione l'ultimo comma di detta disposizione che prevede la perdita del diritto di accettare l'eredità quando questa non sia stata ancora accettata.La facoltà di accettazione tacita dell'eredità a norma dello art. 476 cod. civ., spetta anche agli eredi del chiamato alla eredità il quale sia deceduto prima di averla accettata, in quanto, secondo l'art. 479, la delazione resta identica nel passaggio dal chiamato al suo erede, con la conseguenza che quest'ultimo oltre ad accettare l'eredità così come poteva accettarla il suo autore, può compiere, rispetto all'eredità, il cui diritto di accettare gli viene trasmesso, tutti gli atti spettanti al chiamato che prima della sua morte non abbia accettato la eredità.

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