Cass. Civile, sez. I del 2026 numero 192 (03/01/2026)



In tema di obbligazioni solidali, il diritto potestativo di aderire alla transazione stipulata da altri – ai sensi dell’art. 1304 cod.civ. – deve ritenersi tacitamente rinunciato quando l’interessato opta per la instaurazione o la prosecuzione della lite, invece che per la sua chiusura transattiva, in quanto condotte logicamente antitetiche rispetto all’intenzione di transigere.

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