Cass. civile, sez. I del 2018 numero 26641 (22/10/2018)




Il vittorioso esito del giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo di compravendita è incompatibile con la coltivazione del giudizio di opposizione allo stato passivo, basato sulla insinuazione al passivo ai sensi dell'art. 72, co. 7, L. Fall. (R.D. n. 267 del 1942) per la mancata stipula del definitivo e lo scioglimento del contratto preliminare. Ne segue che il curatore del promittente venditore di un immobile non può sciogliersi dal contratto preliminare, ai sensi dell’art. 72 legge fall., con effetto verso il promissario acquirente, ove questi abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex art. 2932 cod. civ. e la domanda stessa sia stata accolta con sentenza trascritta, dal momento che, a norma dell'art. 2652, co. 1, n. 2), c.c., la trascrizione della sentenza di accoglimento prevale sull'iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese.

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