Cass. civile, sez. I del 2018 numero 14007 (31/05/2018)




In tema di c.d. "stepchild adoption", nel rispetto dell'interesse preminente del minore, il sindaco non può rifiutare di trascrivere nei registri degli atti di nascita la "stepchild adoption" concessa all'estero a una coppia omosessuale, regolarmente sposata in base alla legge del Paese di origine, atteso che, nella normativa comunitaria è escluso il riconoscimento delle decisioni emesse da uno Stato membro, se automatico, nei soli casi di manifesta contrarietà all'ordine pubblico, che, comunque, deve sempre essere valutata alla luce del singolo caso concreto.

Il concetto di ordine pubblico, limite al riconoscimento di sentenza o provvedimento giurisdizionale straniero, è stato da tempo identificato nel "sistema di tutele approntate a livello sovraordinato rispetto a quello della legislazione primaria, sicché occorre far rifermento alla Costituzione e, dopo il Trattato di Lisbona, alle garanzie approntate ai diritti fondamentali dalla Carta di Nizza, elevata a livello dei trattati fondativi dell'Unione Europea dall'art. 6 TUE". Il giudice nazionale, chiamato a valutare la compatibilità con l'ordine pubblico dell'atto di stato civile straniero (nella specie, dell'atto di nascita), i cui effetti si chiede di riconoscere in Italia, deve verificare non già se quell'atto applichi una disciplina della materia conforme o difforme rispetto a più norme interne (benché imperative o inderogabili), ma se contrasti con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo desumibili dalla Costituzione, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

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