Cass. civile, sez. I del 2017 numero 9405 (12/04/2017)



Qualora l’usurarietà del tasso d’interessi di un mutuo, originariamente pattuito in misura legittima, sia sopravvenuta nel corso dell’esecuzione del contratto e sia stata tempestivamente contestata - risultando applicabile, ratione temporis, la norma d’interpretazione autentica di cui all’art. 1 del d.l. n. 394/2000 (conv., con modif., dalla l. n. 24/2001) - il giudice del merito è comunque tenuto ad accertare l’usurarietà e, per la frazione temporale nella quale il superamento del tasso soglia sia effettivamente intervenuto, deve applicare il tasso previsto in via normativa, secondo la rilevazione trimestrale eseguita ai sensi dell’ art. 2 della l. n. 108/1996; non devono, però, applicarsi le sanzioni civili e penali stabilite dagli art. 644 c.p. e 1815, comma II, c.c..

Le norme che prevedono la nullità dei contratti con interessi che raggiungono la soglia dell’usura pur non essendo retroattive, comportano l’inefficacia delle clausole dei contratti conclusi prima della loro entrata in vigore. Sul punto può intervenire d’ufficio il giudice se il rapporto non si è ancora concluso.

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