Cass. civile, sez. I del 2010 numero 13468 (03/06/2010)




Le prestazioni di garanzia in favore di una società in accomandita semplice ed il prelievo di fondi dalle casse sociali per le esigenze personali, quand’anche indebito o addirittura illecito, non integrano l’ingerenza del socio accomandante nell’amministrazione della società in accomandita semplice - con l’assunzione della responsabilità illimitata, a norma dell’art. 2320 c.c., e la conseguente estensione al socio del fallimento della società, ai sensi dell’art. 147 l.fall. - in quanto la prima attiene al momento esecutivo delle obbligazioni ed il secondo non costituisce un atto di gestione della società.

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