Cass. civile, sez. I del 2008 numero 28225 (26/11/2008)


La mancata pubblicità del recesso del socio di società di persone comporta il permanere del regime di responsabilità illimitata del socio stesso dal momento che qualsiasi terzo, consultando il registro delle imprese, può avere legittimamente confidato sulla presenza del patrimonio personale del socio in funzione di garanzia generica del credito concesso alla società. Risulta del tutto irrilevante, perciò,la circostanza che il socio abbia o meno personalmente avuto contatti con i creditori sociali e che abbia avuto o meno parte attiva nello svolgimento della vita di società.

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