Cass. civile, sez. I del 2008 numero 27005 (12/11/2008)


Sebbene la fidejussione non possa essere inclusa, di per sé, fra i contratti di cessione di beni o di prestazione di servizi intercorrenti tra un professionista e un consumatore, previsti dall'art.1469 bis c.c. nel testo anteriore alla l.n. 526/1999, tuttavia, anche nel vigore della precedente formulazione, per la fidejussione che accede a contratti bancari deve ritenersi sussistente il requisito oggettivo, per l'applicabilità della disciplina delle clausole abusive, introdotta dalla l. n. 52/1996. Ciò a causa del collegamento contrattuale che intercorre tra il contratto costitutivo del debito principale garantito e il contratto costitutivo dell'obbligazione fidejussoria. In relazione poi al requisito soggettivo di applicabilità della medesima disciplina, ai fini dell'individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore, la qualità del debitore principale attrae quella del fidejussore.

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