Cass. civile, sez. I del 2003 numero 13441 (12/09/2003)


I redditi individuali dei coniugi, tanto che si tratti di redditi di capitali, quanto se si tratti di proventi della loro attività separata non cadono automaticamente in comunione, ma rimangono di pertinenza del rispettivo titolare, salvo a divenire comuni, nella misura in cui non siano stati già consumati, al verificarsi di una causa di scioglimento della comunione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 2003 numero 13441 (12/09/2003)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti