Cass. civile, sez. I del 1996 numero 982 (07/02/1996)


Affinché‚ la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore, della reputazione o della riservatezza di terzi possa considerarsi lecito esercizio del diritto di cronaca devono ricorrere le seguenti condizioni: la verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché‚ in questo caso frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto oggetto della cronaca; infine, la correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta continenza), postulandosi la necessaria adozione, da parte del giornalista, di una forma civile della esposizione dei fatti e della loro valutazione.

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