Cass. civile, sez. I del 1987 numero 6424 (23/07/1987)


L' assegnazione in locazione di un alloggio dell' edilizia residenziale pubblica, ancorché con patto di riscatto, e pure quando venga disposta in relazione alla consistenza del nucleo familiare dell' assegnatario (nella specie, a norma degli artt. 29 della legge 14 febbraio 1963 n. 60 e 70 del D.P.R. 11 ottobre 1963 n. 1471), attribuisce un diritto personale, non reale, del quale è esclusivo titolare l' assegnatario medesimo. Pertanto, nel caso di sopravvenienza della separazione dei coniugi, prima del trasferimento in proprietà dell' immobile, deve escludersi che il coniuge non assegnatario possa pretendere una quota del bene, invocando il pregresso regime di comunione legale di cui all' art. 177 cod. civ., poiché questo riguarda solo gli acquisti della proprietà od altro diritto reale.

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