Cass. civile, sez. I del 1980 numero 6212 (22/11/1980)


L'estinzione di una società di persone non richiede necessariamente un formale procedimento di liquidazione (art. 2275 cod. civ.) e si verifica anche per effetto dell'accordo dei soci diretto alla cessazione dell'ente sociale, previa definizione con libere modalità, dei rapporti ad esso inerenti.

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