Cass. civile, sez. I del 1977 numero 3406 (02/08/1977)


La cessazione dell'anticresi, per scadenza del termine convenzionale, o per decorso del periodo massimo di dieci anni, previsto dall'art. 1962 secondo comma Cod. civ., comporta che il protrarsi del godimento dell'immobile, da parte del creditore anticretico, configura occupazione senza titolo, con il conseguente obbligo di corresponsione di un indennizzo, ove le parti, con lo stesso contratto di anticresi o con patto successivo, non abbiano previsto quel godimento in forza di locazione od altro analogo rapporto obbligatorio.L'obbligo del creditore, che abbia ricevuto un fabbricato in forza di anticresi, di restituirlo al debitore, alla cessazione del relativo contratto, non viene meno per il fatto che il creditore medesimo abbia nel frattempo acquistato la proprietà del suolo su cui insiste detto immobile, salvo l'eventuale esercizio del diritto di ritenzione di cui all'art. 936 cod. civ..

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 1977 numero 3406 (02/08/1977)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti