Cass. civile, sez. I del 1975 numero 2464 (19/06/1975)


Le società commerciali, sia personali, sia di capitali, non si estinguono in seguito alla formale cancellazione dal registro delle imprese, ma solo se sia avvenuta l'effettiva liquidazione di tutti i rapporti giuridici pendenti, di modo che il provvedimento di cancellazione ha carattere puramente dichiarativo del fatto estintivo, che deve essersi già in precedenza verificato. Pertanto, l'azione sussidiaria dei creditori sociali nei confronti dei soci, prevista dal secondo comma dell'art. 2312 cod. civ., è possibile solo se il credito sia sorto successivamente alla completa liquidazione dei rapporti passivi della società e, quindi, alla sua estinzione, ovvero se il credito, già esistente durante la vita della società, sia rimasto a questa ignoto, non sia stato accertato dai liquidatori, non sia stato segnalato dal creditore. Fuori di queste ipotesi, non essendosi estinta la società, trova applicazione non l'art. 2312 cod. civ., bensì l'art. 2304, che fa onere al creditore di escutere preventivamente il patrimonio sociale, dopo aver ottenuto la revoca del provvedimento di cancellazione, con la quale la società riprende, anche formalmente, vita.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 1975 numero 2464 (19/06/1975)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti