Cass. civile, sez. I del 1975 numero 1434 (16/04/1975)


In materia di società è ammesso il patto di consolidazione delle azioni o delle quote fra i soci, nel caso di morte di uno di essi. Tale consolidazione da luogo alla liquidazione della porzione spettante al defunto ed alla devoluzione di tale porzione secondo le regole della successione ereditaria.Il patto non costituisce, quindi, limitazione alla libertà testamentaria.Viceversa il patto con il quale si dispone che alla morte di uno dei soci le azioni o quote si trasferiscano agli altri, senza che sia prevista l'attribuzione di alcunche ai successori per legge o per testamento, è patto che esclude del tutto la libertà testamentaria, ed è quindi nullo a sensi dell'art. 458 cod. civ..

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