Dal 1.1.2018 l'esercizio in forma associata della professione forense è regolato dall'art.
4-bis della legge n. 247/ 2012 (inserito dall'art. 1, comma 141, legge n. 124/2017 e poi ulteriormente integrato dalla legge n. 205/2017), il quale - sostituendo la previgente disciplina contenuta negli artt.
16 e ss., D.Lgs. n. 96/2001 - consente la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, società il cui organo di gestione deve essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati.