Cass. Civile, sez. III del 2024 numero 32069 (12/12/2024)



Se il fatto illecito considerato dalla legge come reato, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato decorre dall'irrevocabilità della sentenza penale, a condizione che vi sia stata costituzione di parte civile (la quale produce un effetto interruttivo permanente della prescrizione per tutta la durata del processo), fermo restando che l'interruzione della prescrizione a fini civilistici può anche avvenire con modalità diverse dalla costituzione di parte civile nel processo penale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato prescritto il diritto al risarcimento del danno derivante dal reato di truffa, rilevando che il danneggiato non si era costituito parte civile e, dunque, la mera pendenza del processo penale non spiegava efficacia sospensiva del corso della prescrizione, il quale non era stato validamente interrotto da altri atti idonei).

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