Cass. civile, sez. III del 2020 numero 11272 (12/06/2020)




In tema di annullamento dei negozi giuridici unilaterali va accertata la sussistenza di entrambi i requisiti previsti dal I comma dell'art. 428 cod.civ., con speciale riferimento al grave pregiudizio per l'autore dell'atto. Ai fini dell'accertamento di una situazione di incapacità di intendere e di volere al momento del compimento dell'atto stesso, non occorre una totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, ma è sufficiente una alterazione psichica, dovuta a causa anche transitoria, atta ad impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la capacità di valutare l'importanza dell'atto che si sta per compiere. Quanto all'accertamento della idoneità dell'atto a recare grave pregiudizio al suo autore va effettuata con particolare rigore, avuto riguardo alla situazione di incapacità del soggetto, e con valutazione ex ante, nella quale occorre tenere in conto tutte le caratteristiche strutturali del negozio posto in essere al fine di valutarne le potenzialità lesive.

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