Cass. civile, sez. III del 2019 numero 30517 (22/11/2019)




L'atto con il quale si procede, in difetto di autorizzazione del giudice, allo scioglimento del fondo patrimoniale costituito dai coniugi nell’interesse dei figli è annullabile, essendo posto in essere in esito alla mera espressione del consenso dei genitori, senza le cautele poste a protezione dei minori. Dal momento però che il divieto di scioglimento in parola è posto ad esclusivo vantaggio dei minori, ne discende che solo questi ultimi possono agire per far annullare l’atto di scioglimento e non già i terzi, sia pure quando rivestano la qualità di creditori che possono agire mediante azione revocatoria.

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