Cass. civile, sez. III del 2013 numero 18904 (08/08/2013)
La disciplina delle società a responsabilità limitata, a seguito della novella di cui al d.lgs. n. 6/2003, non regolamenta le cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori, sicché, riguardo ad essi, non trovano più applicazione, neppure per analogia, le norme dettate, per la società per azioni, dall'art. 2382 c.c., con la conseguenza che - salva diversa previsione statutaria - il fallimento dell'amministratore di società a responsabilità limitata non ne determina l'incapacità alla carica sociale.