Cass. Civile, sez. II del 2026 numero 2648 (06/02/2026)
Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, o il decreto successivamente emesso dal giudice tutelare ex art. 411 comma 4 cod. civ., che intenda escludere la capacità di testare del soggetto ammesso al beneficio dell’amministrazione di sostegno, per intaccare tale capacità, dev’essere compiutamente motivato sia in riferimento alle condizioni psico-fisiche del soggetto protetto ed al suo interesse, sia in relazione agli interessi alla libertà di manifestazione e mancanza di condizionamento della sua volontà testamentaria, che nel caso del testamento pubblico sono alla base delle rigide disposizioni degli articoli 603 comma 2 cod. civ. e 54 del R.D. n. 1326/1914. Data la natura personalissima del testamento, il giudice tutelare non ha il potere di stabilire (né all’atto di disporre l’amministrazione né successivamente) forme intermedie di capacità a testare filtrate dall’assistenza dell’amministratore, il quale a tale atto deve restare estraneo. In altri termini, l’amministrato o è o non è capace di testare da solo. Nel primo caso egli deve testare senza alcuna assistenza, se non quella che lo stesso pubblico ufficiale deve prestare nello svolgere il proprio ministero in conformità alle prescrizioni di legge dettate per la tipologia dell’atto; nel secondo è il testamento stesso a dover essere escluso, a nulla rilevando l’ausilio, in qualunque forma dato, ad opera dell’amministratore di sostegno. Tertium non datur e, di riflesso, il giudice tutelare non ha il potere di stabilire altrimenti. Sussiste la responsabilità disciplinare del notaio che, sia pur a fronte di un provvedimento autorizzatorio del giudice tutelare, consente l’intervento dell’amministratore di sostegno in sede di redazione del testamento pubblico, da ritenersi viziato da nullità per violazione degli articoli 603 comma 2 cod. civ. e 54 del R.D. 10.9.1914 n. 1326.