Cass. Civile, sez. II del 2024 numero 29657 (18/11/2024)



Il credito alla riduzione del prezzo di compravendita di un immobile per evizione parziale, ai sensi del comb. disp. degli artt. 1480 e 1484 cod.civ., non rientra tra quelli di cui all'art. 2559 cod.civ., in ragione della sua estraneità sia all'esercizio dell'impresa che alla gestione aziendale finalizzata all'attività imprenditoriale.

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