Cass. civile, sez. II del 2022 numero 6140 (24/02/2022)




Il muro divisorio tra due fabbricati non dà luogo a servitù di veduta: ha solo la funzione di demarcazione del confine e/o di tutela del fondo, e, anche quando consente di inspicere e prospicere sul fondo altrui, è inidoneo a costituire una situazione di soggezione di un fondo all'altro, a causa della reciproca possibilità di affaccio da entrambi i fondi confinanti.

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