Cass. civile, sez. II del 2021 numero 4171 (17/02/2021)



La correzione possibile con lo strumento di cui all’art. 59-bis L. n. 89/1913 non può mai interferire con la già manifestata volontà delle parti, ma opera solo ed esclusivamente in casi di omissioni o errori materiali.
Quello direttamente rettificabile dal notaio è l’errore riguardante le indicazioni catastali, il mero errore materiale che non incide sul contenuto sostanziale dell’atto. L’ipotesi della materialità dell’errore è quella che si sostanzia nel fatto che l’errore riguarda la sola espressione della volontà delle parti e non già la formazione della medesima.
Incorre conseguentemente in un illecito disciplinare il notaio che rettifichi unilateralmente un errore incidente sul contenuto sostanziale dell'atto, atteso che, come detto, la facoltà di rettifica degli atti notarili riconosciuta dall'art. 59-bis della l. n. 89 del 1913 riguarda esclusivamente i casi di omissioni o errori materiali.

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