Cass. civile, sez. II del 2021 numero 13273 (18/05/2021)




Per i beni soggetti al regime tavolare, previsto dal r.d. n. 499 del 1929, nelle province già austroungariche, l'efficacia costitutiva dell'iscrizione o intavolazione è limitata agli atti tra vivi e non è estensibile ai trasferimenti per successione ereditaria o agli acquisti a titolo originario, come l'usucapione. Ne consegue che in tali province il certificato di eredità previsto dall'art. 13 del citato r.d. dà luogo ad una presunzione "iuris tantum" circa la qualità di erede, ai sensi dell'art. 21 del medesimo r.d., ponendo a carico di colui che la contesta l'onere di provare in giudizio i fatti ad essa contrari.

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