Cass. Civile, sez. I del 2025 numero 32551 (13/12/2025)



In tema di scissione societaria, delle obbligazioni gravanti sui beni oggetto delle poste patrimoniali interessate dall’operazione risponde sempre il soggetto cui, per effetto della stessa, esse siano state attribuite; inoltre, nell’ipotesi in cui tali obbligazioni non vengano adempiute, rispondono solidalmente, ai sensi dell’art. 2506 quater, comma 3, c.c., anche tutti i soggetti coinvolti nell’operazione, con responsabilità contenuta nei limiti del patrimonio netto assegnato per effetto della scissione, rimanendo tuttavia integralmente responsabile la società che si era originariamente obbligata, in epoca precedente all’operazione straordinaria.

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