Cass. civile, sez. I del 2013 numero 23077 (10/10/2013)
Non costituisce danno risarcibile il pregiudizio subito dal traente in seguito al protesto di un assegno bancario per mancato pagamento, allorché la banca trattaria abbia adempiuto all'ordine di non pagare il titolo, impartito dal cliente per iscritto prima della scadenza del termine di presentazione, non potendo farsi discendere dalla non imperatività dell'ordine di non pagare prima dello spirare del termine, di cui all'art. 35 del r.d. n. 1736/1933, anche l'illiceità della sua condotta.