Ai sensi dell'art.
2954 cod.civ. è soggetto a prescrizione presuntiva nel termine di
sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, nonché il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione. All'esito del
decorso di un anno si prescrivono invece (art.
2955 cod.civ.) le azioni degli insegnanti per la retribuzione delle lezioni impartite a mesi, a giorni o ad ore, dei prestatori di lavoro per le retribuzioni dovute a periodi non superiori al mese (essendo normalmente sospeso il decorso della prescrizione durante il rapporto di lavoro) dei convitti e case di educazione e di istruzione per il prezzo della pensione e dell'istruzione, degli ufficiali giudiziari per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità, dei commercianti per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio, dei farmacisti per il prezzo dei medicinali; nel più lungo
termine di tre anni (art.
2956 cod. civ. )vanno prescritti infine l'azione dei prestatori di lavoro per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese (ma il corso della prestazione rimane, di regola, sospeso durante il rapporto di lavoro) dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e il compenso delle spese; dei notai per gli atti del loro ministero; degli insegnanti per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo superiore ad un mese.