La capacità di subentrare mortis causa nelle situazioni giuridiche soggettive già facenti capo ad altri soggetti rappresenta una delle espressioni più generali della capacità giuridica di un soggetto. Come tale, essa non costituisce appannaggio della sola persona fisica, relativamente alla quale è riferibile l'art.
462 cod.civ., piuttosto riguardando ogni entità dell'ordinamento provvista di consistenza soggettiva. In questo senso assumeremo, in separata considerazione, l'attitudine a succedere a causa di morte delle persone fisiche da quella che fa capo ad altri soggetti (persone giuridiche, associazioni non riconosciute, etc.).
Per converso occorre sottolineare come non siano configurabili ipotesi di incapacità assoluta di succedere a causa di morte. Le figure di incapacità previste dalla legge in specifici casi (cfr. gli artt.
592 ,
594 ,
596 ,
597 e
598 cod.civ.) devono essere qualificate come
ipotesi di incapacità giuridica relativa, tali cioè con riferimento a determinati soggetti.
Occorre infine stare attenti, sotto il profilo terminologico, a non confondere la
capacità di succedere con la
testamentifazione passiva. Quest'ultima attiene specificamente all'attitudine ad essere destinatario di un beneficio testamentario, ciò che, come appare evidente, costituisce una modalità successoria per lo più alternativa a quella ab intestato.