Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci (società per azioni)



Ai sensi dell'art. 2393 bis cod.civ. , l'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione di cui al comma precedente può essere esercitata dai soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto. La società deve essere chiamata in giudizio e l'atto di citazione è ad essa notificato anche in persona del presidente del collegio sindacale. I soci che intendono promuovere l'azione nominano, a maggioranza del capitale posseduto, uno o più rappresentanti comuni per l'esercizio dell'azione e per il compimento degli atti conseguenti. In caso di accoglimento della domanda, la società rimborsa agli attori le spese del giudizio e quelle sopportate nell'accertamento dei fatti che il giudice non abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a seguito della loro escussione. I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o transigerla; ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a vantaggio della società.

L'articolo in commento rappresenta una delle maggiori novità introdotte dalla riforma del 2003, in quanto introduce per la prima volta la possibilità, per i soci di minoranza, di promuovere un'azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori chiedendo il risarcimento dell'intero danno causato, non direttamente nei loro confronti, bensì nei confronti della società.

Sono legittimati i soci che rappresentino almeno il 20% del capitale sociale, o il 5% nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Poiché tale strumento di tutela spetta solo a minoranze sufficientemente significative, è escluso che possa essere utilizzato quale azione di disturbo da parte di soci che rappresentino modeste frazioni di capitale sociale. I costi della causa e soprattutto il fatto che il suo esito positivo spetti alla società, costituisce una remora sufficiente ad evitare l'insorgenza di ogni eccessiva conflittualità tra i soci.

Le caratteristiche principali dell'azione sono:

  • la legittimazione sostitutiva dei soci di minoranza ad esercitare l'azione sociale di cui all'art. 2393 cod.civ.. La minoranza quindi esercita in nome proprio, ma nell'interesse della società l'azione sociale che spetterebbe a quest'ultima (o meglio all'assemblea dei soci). Siamo quindi in presenza di uno di quei casi particolari previsti dall'art. 81 c.p.c., che prevede eccezionalmente che un soggetto possa essere legittimato ad agire o contraddire relativamente ad un rapporto giuridico altrui. Appare opportuno sottolineare che non si tratta di un'azione diversa da quella prevista dall'art. 2293 cod.civ., bensì della stessa azione, esercitata tuttavia da un soggetto diverso, o meglio soggetti diversi, riuniti appositamente in un unico centro di imputazione per il tramite della nomina di uno o più rappresentanti comuni. Non è pertanto escluso che possano coesistere sia l'azione di responsabilità promossa dalla minoranza, sia l'azione sociale di responsabilità, con eventuale possibilità di riunione dei procedimenti per connessione.

  • Possono esercitare l'azione sia gli azionisti ordinari, sia gli azionisti titolari di azioni di altre categorie: la norma, infatti, parla generalmente di soci.

  • La società è litisconsorte necessario della causa iniziata dalla minoranza. La norma in commento infatti dispone che la società debba essere chiamata in giudizio, anche in persona del presidente del collegio sindacale, qualora l'azione sia stata promossa nei confronti di tutti gli amministratori.

  • Trattandosi di azione sociale di responsabilità, esercitata tuttavia dai soci di minoranza, l'unica titolare del diritto al risarcimento del danno è la società, così come la stessa è l'unica titolare del corrispettivo ottenuto in caso di eventuale transazione dell'azione. Occorre sottolineare in quest'ultimo caso come, tuttavia, i soggetti legittimati a transigere sono soltanto i soci di minoranza, in quanto legittimati attivi dell'azione.

  • In ogni caso il procedimento sarà regolato dalle norme del D.Lgs. 5/2003 , disciplinante il nuovo diritto societario.

Prima di affrontare il problema della responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali, appare opportuno, stante l'analogia della materia, dedicare poche parole all'art. 2497 cod.civ. , dettato in tema di direzione e coordinamento di società. La norma in questione conferisce la possibilità per i soci delle controllate, in caso di direzione e coordinamento effettuati in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società controllate, di esercitare un'azione per ottenere il risarcimento del pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della loro partecipazione sociale. Tale nuova azione, consente ai soci delle controllate di ottenere il risarcimento dei danni indiretti subiti, cioè dei danni arrecati al patrimonio e alla redditività della controllata di cui sono soci. L'azione è esperibile sia nei confronti della controllante, sia anche nei confronti degli amministratori della controllante e della controllata. In ogni caso è prevista la responsabilità solidale per chiunque abbia comunque preso parte al fatto lesivo e per chi, nei limiti del vantaggio conseguito, ne abbia consapevolmente tratto beneficio.


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