L'attività del curatore dell'eredità giacente si articola variamente. Una costante è costituita dalla vigilanza cui è tenuta l'Autorità giudiziaria ai sensi dell'
art.782 c.p.c. , norma che conferisce altresì a quest'ultima il potere discrezionale di prefiggere, quando lo creda opportuno, con decreto, termini per la presentazione dei conti di gestione nonchè di revocare e sostituire il curatore in ogni tempo
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Ciò premesso, una volta che il curatore
abbia prestato giuramento ed effettuato l'inventario, è legittimato ad amministrare il compendio ereditario, essendo altresì fornito di legittimazione processuale. Nel corso della disamina che segue metteremo a fuoco i caratteri di siffatta attività, con particolare attenzione alla possibilità che il curatore ponga in essere atti di straordinaria amministrazione, quali ad esempio la vendita di cespiti ereditari.
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Note
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Palazzo, Le successioni, in Tratt.dir. priv., diretto da Iudica-Zatti, vol.II, Milano, 2002, p. 406.
top1Bibliografia
- PALAZZO, Le successioni, Milano, Tratt.dir.priv. cura Iudica e Zatti , II, 2000