Atti complessi, collegiali, collettivi



Dal punto di vista strutturale occorre tenere nettamente distinte le singole specie di contratto e di atti negoziali unilaterali rispetto a differenti tipologie di atto in cui è dato di poter rinvenire un substrato soggettivo complesso. 

Ogniqualvolta la pluralità dei soggetti concorre a formare un atto (non avente natura di accordo) riconducibile ad una sola parte in senso proprio e privo di per sè di una immediata incidenza esterna diretta, in quanto funzionale alla determinazione di una volontà composita (per tale intendendosi un processo volitivo che discende dalle manifestazioni di intento di più persone), ci si trova di fronte ad un processo di formazione soggettivamente complesso, dal quale scaturisce un atto variamente qualificabile secondo gli schemi che seguono.

Quando le dichiarazioni di volontà sono intese a formare la volontà di una persona giuridica, si ha l'atto collegiale: si pensi alla deliberazione assembleare o alla deliberazione del consiglio di amministrazione di una società per azioni. All'atto collegiale si applica il principio maggio­ritario. La deliberazione è valida ed efficace quando risulta approvata dalla maggioranza, dovendo la minoranza dissenziente ritenersi vincolata. Le espressioni di voto non rimangono distinte, ma si fondono, dando origine alla volontà dell'ente, inteso come soggetto distinto dai singoli componenti che ne costituiscono la base soggettivanota1 .

Si parla invece di atto collettivo per evocare una volontà espressa sempre secondo il sistema della formazione di una maggioranza in seno ai votanti, rimanendo tuttavia le singole manifestazioni separate nel senso che, a differenza di quanto è dato riscontrare nel caso dell'atto collegiale, esse non verrebbero imputate ad un entità soggettivamente autonoma rispetto ai votanti . L'esempio tipico è costituito dalla deliberazione dei soggetti partecipanti ad una comunione ovvero all'assemblea dei condomininota2 .

La figura dell' atto complesso (soggettivamente) corrisponde infine a quella manifestazione che richiede l'espressione concorrente di più volontà che si fondono l'una con l'altra allo scopo di perseguire una finalità unitarianota3 . Si pensi alla espressione della volontà del soggetto relativamente capace (es.: inabilitato) che deve essere completata dall'assenso del curatore. La complessità può essere eguale o diseguale a seconda della funzione e dell'importanza della singola dichiarazione: nel caso pratico della determinazione e dell'espressione della volontà dell'inabilitato la complessità è diseguale, perché il curatore si limita a dare il proprio assenso, mentre l'impulso volitivo determinante proviene dal soggetto relativamente capace.

Qual è il valore delle riferite distinzioni? Il senso si rinviene soprattutto evidenziando che tutte le volte in cui le dichiarazioni si fondono per dar vita ad una unica manifestazione di volontà (come accade a proposito dell'atto complesso) il vizio che inficia una di esse non può che riverberarsi sull'intero attonota4 . Così, qualora il curatore fosse stato indotto in errore (dolo) allo scopo di fargli esprimere il proprio assenso all'acquisto di un bene in capo al soggetto relativamente incapace, il vizio della volontà produce annullabilità del contratto di compravendita stipulato sulla base della dichiarazione complessa (che costituisce l'espressione della volontà della parte acquirente).

Per quanto invece attiene alle deliberazioni, tanto nell'ipotesi in cui siano riconducibili ad un'entità autonoma (atti collegiali) quanto nel caso in cui rimangano strutturalmente imputabili ai singoli soggetti (atti collettivi), quand'anche la singola dichiarazione di voto di un partecipante risultasse affetta da vizi, ciò non importerebbe di per sé, automaticamente, un conseguente vizio della deliberazione. Per condurre questa verifica (prova di resistenza) è necessario eliminare dal computo dei voti espressi quello viziato e verificare se, anche in tal modo, la maggioranza sussista ugualmente. In quest'ultima eventualità l'atto concluso non potrà dirsi viziato.

Note

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nota1 Venditti, Collegialità e maggioranza nelle società di persone, Napoli, 1955, p.21.
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nota2

nota2

Cfr.Messineo, Il contratto in genere, t.1, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, Milano, 1973, p.645.
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nota3

nota3

Gasparri, Atti giuridici complessi, Pisa, 1939, p.89.
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nota4

nota4

Cfr.Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.212.
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Bibliografia

  • GASPARRI, Atti giuridici complessi, Pisa, 1939
  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt. dir civ e comm., I, 1973
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
  • VENDITTI, Collegialità e maggioranza nelle società di persone, Napoli, 1955

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