Applicazione dell'imposta: soggetti obbligati al pagamento



Sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta di registro (art. 57, D.P.R. n. 131/1986) le parti contraenti o più in genere i soggetti che hanno partecipato all’atto. Assieme a questi sono obbligati al pagamento dell’imposta anche:
  1. i notai e i pubblici ufficiali che hanno redatto, ricevuto o autenticato l’atto;
  2. i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, anche se non hanno partecipato all’atto;
  3. le parti in causa (o i soggetti interessati) per gli atti degli organi giurisdizionali che definiscono procedimenti di cognizione e procedimenti speciali. L’imposta va versata entro sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione (art. 54, comma 3, D.P.R. n. 131/1986);
  4. le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva sia quando si verifica sia quando l’atto produce i suoi effetti prima del suo avverarsi;
  5. i soggetti obbligati a sottoscrivere le denunce di registrazione dei contratti verbali (art. 12, D.P.R. n. 131/1986) e di eventi successivi alla registrazione (art. 19, D.P.R. n. 131/1986);
  6. i richiedenti i provvedimenti relativi al procedimento sommario di ingiunzione ex art. 633 cod. proc. civ.; alla efficacia delle sentenze e di altri atti di autorità straniere ex art. 796 cod. proc. civ.; alla efficacia delle sentenze arbitrali straniere ex art. 800 cod. proc. civ. e al deposito del lodo (art. 825 cod. proc. civ.);
  7. gli agenti di affari in mediazione iscritti nell’albo degli agenti immobiliari del ruolo di cui all’art. 2, legge 3 febbraio 1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari (art. 57, comma 1-bis) D.P.R. n. 131/1986 aggiunto ex art. 1, comma 46, legge 27 dicembre 2006, n. 296).

La legge esclude la solidarietà (art. 57, commi 4-8, D.P.R. n. 131/1986) per il pagamento dell’imposta nelle seguenti fattispecie:
  • l’imposta complementare, cioè riscossa dall’Ufficio dopo la registrazione, è dovuta esclusivamente dalla parte contraente cui è imputabile;
  • per gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso e per quelli presentati volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento dell’imposta è esclusivamente chi ha richiesto la registrazione;
  • se un atto con pluralità di parti contiene più disposizioni non necessariamente connesse, e non derivanti per la loro intrinseca natura le une dalle altre, l’obbligo di ciascuna delle parti al pagamento delle imposte complementari e suppletive è limitato alle disposizioni cui hanno partecipato;
  • per i contratti in cui è parte lo Stato, obbligata al pagamento dell’imposta è esclusivamente l’altra parte contraente anche in deroga alla legge n. 392/1978, salvo che gli atti siano presentati volontariamente per la registrazione dalle Amministrazioni dello Stato;
  • negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento, l’imposta è dovuta soltanto dall’ente espropriante o dall’acquirente senza diritto di rivalsa, anche in deroga alla legge n. 392/1978. Comunque, l’imposta non è dovuta se espropriante o acquirente è lo Stato.



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