Applicazione dell'imposta: base imponibile, modalità di calcolo



Per applicare l’imposta occorre innanzitutto identificare esattamente la vera natura giuridica e gli effetti prodotti dall’atto, indipendentemente dal titolo e dalla forma apparente (art. 20, D.P.R. n. 131/1986). Vale a dire che l’imposta si applica esclusivamente in base a ciò che risulta dall’atto considerato:
  • per la sua appartenenza ad un certo tipo contrattuale, ad esempio compravendita, locazione, ecc.;
  • per gli effetti giuridici prodotti, ad esempio contratto che formalmente appare come un preliminare di vendita ma in concreto è un contratto definitivo di vendita.

L’Amministrazione finanziaria non può far riferimento a criteri interpretativi extra-testuali (estranei al contenuto dell’atto, come ad esempio il comportamento delle parti, gli eventi successivi alla stipulazione, ecc.), salvo che siano idonei a ricostruire la volontà delle parti (art. 1362 cod. civ.).

Base imponibile

L’applicazione dell’imposta proporzionale richiede innanzitutto la determinazione della base imponibile (calcolata con riguardo alla natura giuridica e agli effetti dell’atto) (art. 43, D.P.R. n. 131/1986).

In generale, è costituita dal valore dei beni o diritti oggetto dell’atto. Per tale si intende quello dichiarato dalle parti nell’atto ed, in mancanza o se maggiore, il corrispettivo pattuito (art. 51, D.P.R. n. 131/1986). Se l’atto non contiene alcuna indicazione il valore è determinato dall’Ufficio nota1.

L’Amministrazione finanziaria può effettuare rettifiche in aumento solo quando provi che il corrispettivo dichiarato nell’atto sia inferiore a quello pagato.

Per gli immobili e le aziende, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio (c.d. valore di mercato) se superiore al corrispettivo pattuito.

L’Amministrazione può accertare il maggior valore di mercato se è superiore al prezzo pagato.

La base imponibile è poi determinata con particolari criteri per le seguenti categorie di atti (compresi gli atti dell’autorità giudiziaria ex art. 37 relativi agli atti indicati di seguito e produttivi degli stessi effetti giuridici):
  • contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali: è costituita dal valore del bene o del diritto alla data dell’atto. Se subordinati a condizione sospensiva, ad approvazione o ad omologazione, è costituita dal valore del bene o del diritto alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi o costitutivi;
  • permute, ove è costituita dal valore del bene che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta;
  • i contratti costitutivi di obbligazioni di fare a fronte della cessione di un bene o della prestazione di un servizio, ove è costituita dal valore del bene ceduto o della prestazione che dà luogo alla maggiore imposta;
  • cessioni di contratto, ove è costituita dal corrispettivo pattuito e dal valore delle prestazioni ancora da eseguire, in base al contratto ceduto;
  • contratti di associazione in partecipazione, ove è costituita dal valore dei beni apportati dall’associato;
  • atti con i quali è prestata una garanzia, reale o personale, ove è costituita dalla somma garantita;
  • contratti che comportano obbligazioni non costituenti corrispettivo di altra prestazione o estintivi di precedenti obbligazioni, ove è costituita dal valore dell’obbligazione assunta o estinta;
  • contratti diversi da quelli indicati e che abbiano contenuto patrimoniale quali: le rendite e pensioni, l’usufrutto, l’uso e l’abitazione, ecc., ove è costituita dai corrispettivi pattuiti per tutta la durata del contratto;
  • contratti relativi ad operazioni soggette e ad operazioni non soggette ad IVA, ove è costituita dal valore delle cessioni e delle prestazioni non soggette ad IVA.

Modalità di calcolo

Due sono le modalità di calcolo dell’imposta proporzionale di registro:
  • ordinario: l’imposta si determina applicando la relativa aliquota sulla base imponibile determinata come sopra illustrato;
  • automatico: come già detto per gli immobili o diritti reali immobiliari e per le aziende o diritti reali su di esse, l’imposta si applica sul valore di mercato. Tuttavia, l’imposta può anche essere determinata automaticamente (senza possibilità di rettifica da parte dell’Ufficio) mediante applicazione al reddito dominicale per i terreni ed al reddito catastale per i fabbricati di moltiplicatori determinati per legge (art. 52, D.P.R. n. 131/1986).

Note

nota1

Cfr. C.M. 3 aprile 1986, n. 37.
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