Appello di Torino del 1982 (18/06/1982)


L'assoluzione, da parte del giudice penale, di uno dei conducenti coinvolti in un incidente stradale, per insufficienza di prove in ordine alle modalità della condotta, non incide sul nesso causale, ma sull'elemento soggettivo del reato e, pertanto, non preclude la proposizione dell'azione civile a norma dell'art. 2054 c.c. L'assenza di collisione materiale fra i veicoli coinvolti in un incidente stradale importa l'applicazione non già della presunzione di eguale concorso di colpa nella produzione del danno, di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c., bensì della presunzione di responsabilità prevista dal comma 1 della stessa norma, purché sia stato accertato il nesso di causalità fra la circolazione di uno dei veicoli ed il danno riportato dall'altro. La prova liberatoria dalla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli può essere attinta anche dalla sentenza penale di assoluzione ed, in tal caso, il presunto colpevole è esentato dall'onere della prova che la legge pone, in linea generale a suo carico.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Appello di Torino del 1982 (18/06/1982)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti