Appello di Roma del 1991 (24/01/1991)


In materia di diritto societario sono assolutamente inderogabili le norme che salvaguardano gli interessi essenziali della societa' e, attraverso di essi, quelli generali della collettivita'. Appartengono quindi all' ordine pubblico - in quanto espressive di principi assiomatici e percio' dotate di cogenza superiore - le norme che definiscono la struttura delle societa' dotate di personalita' giuridica, la posizione dei loro organi e ne disciplinano le relative attribuzioni, il funzionamento ed i reciproci rapporti.Sono nulli, ai sensi dell' art. 1418, codice civile, in quanto contrari a norme imperative, il patto con cui vengono predeterminati dai soci, anziche' dall' assemblea sociale, cosi' ledendo le prerogative riconosciute a questa dalla legge, i criteri di nomina degli amministratori; il patto con il quale l' organo amministrativo viene ridotto a mero esecutore di decisioni assunte dalla compagine extra-societaria laddove le competenze degli organi in questione sono fissate da principi inderogabili sull' organizzazione della societa'; il patto con il quale le parti si impegnano, in caso di mancato accordo su certe materie, ad attenersi alle indicazioni formulate dal consiglio di amministrazione perche' gli amministratori e gli azionisti «padroni» della societa' potrebbero abusare del loro potere con rischio di sacrificio dell' interesse sociale; il patto con il quale si prevede che, in caso di mancato accordo su alcune materie, le relative decisioni pervengano da un collegio di esperti ancorche' adottate alla luce dell' interesse socialeE' nullo il patto in forza del quale una societa' fiduciaria, alla quale siano state consegnate le azioni sindacate, ed alla quale venga affidato, con mandato irrevocabile e con girata delle azioni, il diritto esclusivo di partecipare in assemblea, deve votare in assemblea secondo le istruzioni congiunte delle parti o, in difetto, astenersi dal voto. Infatti, sino a che il vincolo negoziale ad esprimere un determinato voto in assemblea conserva i caratteri di una obbligazione c.d. personale del socio potrebbe anche sostenersi che l' espressione del voto in assemblea sia libera, salvo il limite del conflitto con l' interesse sociale; viceversa, quando il vincolo sul voto acquista i caratteri della realita' (cio' che avviene, appunto, nei cosiddetti sindacati ad efficacia reale, mediante i quali il socio viene spogliato del possesso delle azioni e cosi' privato del tutto del diritto di partecipare all' assemblea e di esprimere in quella sede il proprio voto, non importa se formatosi aliunde) il voto perde il suo indefettibile carattere di autenticita' e l' organo assembleare viene irrimediabilmente svuotato della funzione che le norme inderogabili di diritto societario gli assegnano.

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