Appello di Napoli del 1989 (03/05/1989)


L' art. 590 cod. civ. e` inapplicabile solo nelle ipotesi di insussistenza in rerum natura della disposizione testamentaria nulla, e fra queste ipotesi non rientra quella in cui la nullita` e` dovuta a mancanza assoluta di forma scritta. non e` ammissibile la conferma del legato nullo per oggetto indeterminato o indeterminabile oppure rimesso all' individuazione secondo il mero arbitrio dell' onerato. l' impossibilita` di riconoscere in rerum natura il legato orale, nonche` la mancanza dell' esecuzione volontaria nella consapevolezza del vizio di nullita`, impedisce di configurare la fattispecie ex art. 590 cod. civ.: cosicche` i pretesi comportamenti esecutivi possono qualificarsi come spontaneo adempimento di obbligazione naturale (nella specie: elargizioni di danaro). (con nota del dr. carlo venditti) (massime a cura della rivista sottoindicata. consultare la rivista stessa per la motivazione del provvedimento e per l' annotazione).

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